Alta Corte per la
Regione siciliana
Decisione 18 maggio 1951
- 12 dicembre 1951, n. 45
sul ricorso del Commissario dello Stato
contro il decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, concernente
« Provvidenze per lo sviluppo dei complessi idrominerali e idrotermali di
Acireale .
Presidente: SCAVONETTI; Relatore: VASSALLI; P. M.: EULA Commissario Stato (Avv. St. ARIAS) - Regione Siciliana (Avv. GIORGIANNI).
(omissis)
Ritenuto che col decreto impugnato sono attribuiti in libera propriet
dellamministrazione del demanio della Regione tutti gli stabilimenti
idrominerali e idrotermali esistenti nel territorio del comune di Acireale e
gli immobili facenti parte di tali stabilimenti compresi i diritti, le
accessioni e le pertinenze afferenti agli immobili stessi, nonch le cose
mobili comprese e incorporate in detti beni immobili o al servizio di essi,
autorizzandosi la detta amministrazione demaniale a utilizzare industrialmente
le acque scaturenti naturalmente o artificialmente o comunque esistenti nel
suddetto territorio e revocandosi le concessioni in atto a qualsiasi titolo
esistenti (art. 1); che allamministrazione demaniale data facolt di
procedere alla espropriazione per pubblica utilit dei beni necessari per la
migliore utilizzazione dei complessi sopra indicati, considerandosi le opere
necessarie ai fini predetti indifferibili e urgenti ai sensi dellart. 71 della
legge 25 giugno 1865, che le indennit da corrispondersi saranno determinate
con criteri stabiliti dagli artt. 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 28-29 per il risanamento della citt di
Napoli; che lamministrazione demaniale autorizzata a procedere, sentito il
Consiglio di giustizia amministrativa, alla definizione dei rapporti con i
privati concessionari i quali alla data 1 gennaio 1951 abbiano eseguiti
impianti per la utilizzazione a scopo industriale di acque comprese nella zona
in oggetto (art. 2); che lamministrazione demaniale potr concedere
lesercizio delle attivit previste dallart.
Ritenuto che il Commissario dello Stato ha impugnato per illegittimit
costituzionale il predetto decreto, in primo luogo perch mancherebbe il
conforme parere della commissione legislativa permanente dellAssemblea,
qualificata per ragione di competenza, essendo stata sentita la commissione per
le finanze e il patrimonio, anzich la commissione per lindustria e il
commercio e con ci sarebbe stata violata la legge regionale 13 marzo 1951, n.
28, contenente delega al Governo della Regione di emanare norme aventi forza di
legge, nonch lart. 4 della legge 26 gennaio
Ritenuto, per quanto riguarda il primo motivo, che la prescrizione della legge regionale, la quale subordina lesercizio del potere legislativo da parte del Governo al conforme parere delle commissioni legislative permanenti dellAssemblea, nei limiti delle rispettive competenze, stata osservata, essendo stata sentita la commissione per la finanza e il patrimonio, ed essendo demandato al Presidente dellAssemblea di deferire lesame a quella commissione che apparisca prevalentemente competente quando il provvedimento tocchi materie di competenza di pi commissioni (art 55 del regolamento interno dellAssemblea siciliana). Pur non essendo consentito allAlta Corte un sindacato sullesercizio di questo potere da parte del Presidente dellAssemblea, non si pu non rilevare come la materia del provvedimento rientrasse nella competenza della commissione legislativa, che fu investita dellesame preventivo del provvedimento.
Ritenuto, per quanto riguarda il secondo motivo, che con gli artt. 1 e 2 del decreto, si dispone lavocazione al demanio della Regione, al fine della diretta utilizzazione industriale, di un complesso di beni che gi appartengono alla pubblica amministrazione in virt della legge mineraria e come tali formavano in precedenza oggetto di concessioni, le quali col provvedimento stesso sono revocate, e si dispone altres, la espropriazione per pubblica utilit di altri beni, in quanto appartenenti a privati, i quali siano per essere necessari alla migliore utilizzazione dei complessi demaniali prima indicati: che lart. 42 della Costituzione della Repubblica non violato con disposizioni le quali prevedono la espropriazione di beni privati per pubblica utilit, essendo stabilito nella invocata norma costituzionale che la propriet privata possa essere espropriata per motivi di interessi generali nei casi preveduti dalla legge e salvo indennizzo; che pertanto non ha alcuna rilevanza losservazione del ricorrente Commissario che, ai sensi dellart. 23 della legge mineraria 29 luglio 1927, n. 14-43, siano da ritenersi pertinenze della miniera solo gli impianti destinati alla coltivazione e allarricchimento delle sorgenti, ma non anche quanto si riferisce allo sfruttamento delle acque dal punto di vista commerciale, turistico, alberghiero, dal momento che i beni che non siano pertinenze della miniera, dovranno formare oggetto di espropriazione. Che, infine, per la determinazione delle indennit di espropriazione ne sufficiente il riferimento ai criteri della legge per il risanamento della citt di Napoli.
Che devesi pertanto respingere il ricorso del Commissario dello Stato.
P.Q. M.
LAlta Corte rigetta il ricorso del Commissario dello Stato contro il D.L.P. 18 aprile i 1951 concernente provvedimenti per lo sviluppo dei complessi idrominerali e idrotermali di Acireale.